ITALTEL - Verbale di accordo
Il giorno 17 Gennaio 1995 si sono incontrati a Milano
- i rappresentanti della Italtel Società Italiana telecomunicazioni e delle Società controllate;
- la Rappresentanza Sindacale Unitaria Italtel del Comprensorio di Milano.
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Le parti, con riferimento a quanto già discusso e concordato nell'incontro del 25 novembre 1994, hanno preso in esame la sperimentazione di telelavoro (home working) avviata nello scorso mese di dicembre nell'ambito della partecipazione al progetto promosso dalla Commissione Europea (DG XIII Direzione B - Tecnologie di Comunicazione e Servizi Avanzati).
Sono interessati alla sperimentazione n. 13 lavoratori appartenenti alla DSIL (n.4), alla DCRS (n. 6) e alla ricerca della HUST ( n. 3), i quali hanno aderito volontariamente alla iniziativa.
Sono stati esaminati i vari aspetti e le finalità della sperimentazione, nonché le condizioni di svolgimento sulla base di quanto esplicitato nella lettera consegnata ad ogni partecipante (v. allegato).
Le parti si sono date atto, in particolare, del comune interesse per la sperimentazione e per le sue risultanze in vista di una possibile introduzione, in via permanente, di questa specifica modalità di lavoro in Italtel, la quale, come azienda di telecomunicazioni, è direttamente impegnata a realizzare sistemi e servizi che possano favorirne un significativo sviluppo nel paese, con possibili benefici non solo per i lavoratori e per le aziende, ma anche per la società nel suo insieme.
Sulla base di queste premesse e della riconosciuta opportunità di permettere, da un lato, uno svolgimento della sperimentazione senza particolari vincoli normativi ed operativi che ne possano compromettere o predeterminare il risultato e, dall'altro, di seguirne congiuntamente l'evoluzione, si è convenuto che:
in occasione delle verifiche sull'andamento della sperimentazione di cui al punto 2 della suddetta lettera, potranno essere previste anche riunioni congiunte azienda/Rsu con i telelavoristi e incontri degli stessi con la sola Rsu.
la "continuità della comunicazione" di cui al punto 6 della lettera riguarderà anche le informazioni sindacali a cura della Rsu, adottando i sistemi più idonei (posta elettronica, fax ecc.), peraltro nel rispetto della volontà e della privaty dei singoli.
al termine della sperimentazione si darà luogo ad un esame congiunto sulle risultanze della stessa e ad una valutazione sulla opportunità, in presenza di adeguati presupposti tecnici ed economici, di proseguire ed ampliare l'iniziativa, nel qual caso le parti si impegneranno alla ricerca di un accordo quadro che ne definisca termini e condizioni per una compiuta regolamentazione della materia.
Egregio Signor In casa Milano, dicembre 94 Oggetto: Sperimentazione di telelavoro Ci riferiamo ai colloqui intercorsi ed alla disponibilità da Lei manifestata a partecipare alla sperimentazione in oggetto per confermarle le condizioni che regoleranno la sua prestazione ed il suo rapporto di lavoro nel corso della sperimentazione stessa:
1. La sperimentazione prende avvio il 1 dicembre 1994 ed avrà una durata di 6 mesi, durante i quali sia lei che l'Azienda potrà comunicare all'altra parte la volontà di interromperla con decorrenza immediata.
2. La sua attività lavorativa sarà prestata presso il suo domicilio. saranno comunque programmati con il suo diretto superiore rientri periodici in azienda, ciascuno di durata non inferiore alla mezza giornata lavorativa, per i contatti e le verifiche necessari al corretto svolgimento della sua attività.
Nel corso della sperimentazione lei sarà inoltre invitato ad almeno tre riunioni in azienda, cui parteciperanno anche il responsabile del suo ente di appartenenza e la funzione del personale, per verifiche a carattere generale sull'andamento della sperimentazione; sarà inoltre prevista una analoga verifica conclusiva al termine della sperimentazione stessa.
3. Durante la sperimentazione le saranno assegnate a cura del suo superiore diretto, attività rientranti nell'ambito della sua mansione e comunque corrispondenti al suo livello di inquadramento categoriale.
4. L'azienda fornirà ed installerà presso il suo domicilio un posto di lavoro completo, adeguato alle esigenze dell'attività lavorativa da lei prestata e comprendente comunque apparati per il collegamento con l'ufficio e con il sistema informativo aziendale.
Assumiamo da parte sua l'impegno ad utilizzare tale
posto di lavoro esclusivamente nell'interesse dell'azienda, a rispettare
le norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo gli apparati e l'impianto
generale e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
Il costo dei collegamenti telefonici sarà
interamente a carico dell'azienda.
5. La sua attività
presso il suo domicilio avrà la durata prevista dal normale orario
giornaliero definito dagli accordi vigenti e sarà distribuita a
sua discrezione nell'arco della giornata, con la sola eccezione di almeno
due ore continuative, da concordare con il suo superiore diretto nell'ambito
del normale orario di lavoro del suo ente di appartenenza, durante le quali
lei garantirà la sua reperibilità per comunicazioni e contatti
da parte dell'azienda.
Non sono previste prestazioni straordinarie, notturne
e festive, salvo il caso di esplicita richiesta da parte dei suoi superiori
per prestazioni da fornire, al di fuori del normale orario di lavoro, presso
gli uffici aziendali o in trasferta.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente comunicazione, il suo rapporto di lavoro subordinato continuerà ad essere regolato dal contratto aziendale di categoria, dagli accordi integrativi vigenti e dalle norme aziendali in atto.
Saranno, in particolare, salvaguardati i suoi diritti economico-professionali e quelli sindacali. L'Azienda si impegna a mantenere - prioritariamente attraverso il canale di comunicazione stabilito fra l'ufficio e il suo domicilio - la continuità della comunicazione istituzionale e di quella di servizio.
Le sarà inoltre garantito l'accesso ai servizi aziendali nei giorni di permanenza in azienda e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro.
I rientri periodici previsti al precedente punto 2. non comporteranno alcun trattamento diverso da quelli spettanti ai lavoratori che operano stabilmente in azienda.
7. La sperimentazione avrà anche lo scopo di verificare i problemi connessi alla costituzione di un posto di lavoro presso il domicilio dei lavoratori e al funzionamento degli apparati che ne costituiscono parte integrante, e quelli inerenti alle specifiche modalità di prestazione della attività lavorativa, che comportano la rinuncia all'utilizzo continuativo di alcuni servizi aziendali, ma anche minori oneri in relazione al luogo in cui si svolgerà normalmente il lavoro.
Peraltro, al fine di assicurare comunque una adeguata copertura delle ricadute economiche delle condizioni sopra richiamate, le sarà riconosciute, a fronte dell'intero periodo di sperimentazione previsto, la somma forfettaria di Lire 3.000.000 (tremilioni), la cui corresponsione avverrà in due rate trimestrali posticipate di pari importo.
Detta somma si intende comprensiva di ogni maggior onere, spesa o altri eventuali disagi che possano derivarle dalla partecipazione alla sperimentazione in oggetto.
Nel caso di anticipata conclusione della sperimentazione, e purché la stessa abbia avuto almeno la durata di un mese, la predetta somma le sarà corrisposta pro-quota.
8. Poiché l'attività espletata presso il suo domicilio richiede l'utilizzo di apparecchiature elettriche, l'azienda garantirà, durante il periodo di telelavoro, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.
9. Le ricordiamo infine che, a norma di legge e di contratto, lei è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale. Nel ringraziarla ancora per la sua disponibilità a partecipare alla sperimentazione di telelavoro, la preghiamo do volerci restituire copia della presente da Lei sottoscritta in segno di accettazione delle condizioni sopra esplicitate.
Cordiali saluti.
Italtel - Società Italiana Telecomunicazioni
Oggetto: Obblighi di segretezza
Nell'ambito degli accordi intervenuti con AT & T, comprendenti tra l'altro forme di collaborazione tecnico scientifica, l'azienda si è impegnata a fornire precise garanzie a tutela della segretezza delle informazioni riservate ed indicate con "AT & T proprietary".
L'azienda si è altresì impegnata a
comunicare i nominativi del personale che, come lei, per ragioni professionali
viene a conoscenza di dette informazioni.
In relazione a quanto sopra le richiamiamo gli obblighi
di riservatezza - obblighi che lei ha anche espressamente accettato sottoscrivendo
la lettera di assunzione - previsti dalla legge e dal contratto collettivo
nazionale di lavoro.
Art. 2105 codice civile : Obblighi di fedeltà Art. 623 codice penale: Rivelazione di segreti scientifici o industriali Art. 16 Parte Generale - Sez. 3, comma 8 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro: Disciplina aziendale - doveri
Pertanto, ferma restando l'estensione di tali obblighi a tutta la sua attività lavorativa, con la presente la invitiamo a dedicare una particolare diligenza nella osservanza degli obblighi di segretezza per tutte le informazioni derivanti dalla collaborazione con AT & T venute in suo possesso . Distinti saluti.
Firma per ricevuta
Firma della Società