ENPACL National Institute of Labour Consultans

ENPACL 15 Gennaio 1997 - Accordo tra l'Associazione Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Consulenti del Lavoro e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - C.I.S.A.L. - CONF.SAL
 
 

Premesso che
 

Concordano

di avviare in via sperimentale una forma di "telelavoro" per consentire al personale che ha dichiarato la propria disponibilità e per il quale tecnicamente ed organizzativamente ciò è possibile, anche attraverso la negoziazione della mobilità professionale, di lavorare presso la propria abitazione attraverso l'adozione di quei supporti tecnologici che consentano il collegamento a distanza e una corretta comunicazione,
 

Sottolineano

 

Condizioni di svolgimento della sperimentazione

1) Trattamento economico

Il trattamento economico spettante al personale in "telelavoro" non subirà alcuna modifica rispetto a quello previsto dal CCNL di categoria e dalla contrattazione aziendale per i dipendenti che prestano lavoro nella sede dell'Ente.

2) Rimborso spese

Al fine di evitare al lavoratore in sperimentazione di sopportare il costo, anche indiretto, della costituzione, da parte dell'ENPACL, di un posto di lavoro presso il suo domicilio e al fine di contribuire a coprire le spese per energia elettrica ed altri eventuali disagi, all'inizio del periodo di lavoro presso l'abitazione del dipendente verrà corrisposta una somma forfetaria netta ed onnicomprensiva di £. 500.000 (lire cinquecentomila).

Nel caso di anticipata cessazione della sperimentazione la somma stessa sarà rimborsata in pro-rata proporzionale al periodo di effettiva sperimentazione.

3) Modalità di esecuzione della prestazione lavorativa

a) La sperimentazione si terrà nel periodo dal 20 gennaio 1997 al 30 aprile 1997 durante il quale ciascuna delle parti potrà interromperla dandone comunicazione all'altra anche tramite la rappresentanza sindacale aziendale. Tale interruzione, però, potrà avvenire solo dopo almeno un mese di attività.
L'interruzione comporta l'immediato e totale reintegro del lavoratore all'interno dell'organizzazione aziendale e nelle mansioni svolte.

b) Con singole schede (parte integrante del presente accordo), da articolarsi in modo flessibile al fine di non irrigidire i tempi di esecuzione del lavoro, sono stabiliti -per ogni singolo lavoratore - i giorni di prestazione e le fasce orarie di reperibilità da concordare con il responsabile dell'Ufficio di appartenenza e in funzione delle esigenze organizzative.
In caso di impossibilità del rispetto, da parte del lavoratore, di quanto stabilito, lo stesso dovrà darne tempestiva comunicazione all'ENPACL anche per via telematica.

Nei restanti giorni dovrà occupare la propria posizione in sede; posizione che rimarrà disponibile e agibile nell'arco di tutto il periodo di sperimentazione anche per consentire il rientro in sede per colloqui, riunioni, corsi e ogni altra attività di relazione.

Durante la presenza in sede il dipendente sarà occupato secondo le modalità dell'organizzazione esistente anche per quanto attiene le prestazioni di lavoro straordinario e l'eventuale flessibilità dell'orario di lavoro. In tali occasioni potranno essere previsti brevi incontri formativi per ovviare ad eventuali disagi sia sul piano più strettamente tecnico che su quello gestionale-organizzativo.

c) Il lavoratore individuerà nella propria abitazione un ambiente idoneo alla postazione di lavoro che dovrà pertanto essere rispettoso delle disposizioni di sicurezza, prevenzione e igiene previste dalle norme per l'ambiente di vita e di lavoro. Tale soluzione dovrà essere certificata da un tecnico di fiducia dell'ENPACL.

d) L'ENPACL fornirà, provvederà ad istallare e curerà la manutenzione presso il domicilio dei lavoratori interessati, di una postazione di lavoro completa ed adeguata alle norme di legge, alle esigenze della attività lavorativa e in grado di consentire il collegamento e il dialogo con l'ufficio e il sistema informativo dell'ENPACL comprendendo anche una linea telefonica che non graverà economicamente sul lavoratore.

La postazione di lavoro dovrà essere utilizzata esclusivamente nell'interesse dell'ENPACL rispettando tutte le norme di sicurezza, non manomettendo assolutamente gli apparati o i singoli componenti e non consentendo ad altri l'utilizzo degli stessi. Il telelavoratore avrà cura delle apparecchiature affidate in uso che restano quindi di proprietà dell'ENPACL che provvederà al ritiro delle stesse al termine dell'attività in telelavoro, nelle medesime condizioni di efficienza riscontrate alla data di consegna, escluso il deperimento per il normale e corretto uso.

e) Poiché l'attività presso le singole abitazioni richiede l'utilizzo di apparecchiature elettriche l'ENPACL provvederà, nel rispetto delle condizioni di legge, a mantenere la copertura assicurativa in essere con l'INAIL.

f) Al fine di garantire il rispetto della corretta informazione sindacale prevista dall'art. 7 della legge 300/70, l'ENPACL provvederà alla puntuale trasmissione, anche attraverso le apparecchiature telematiche utilizzate, delle comunicazioni sindacali e/o aziendali.

4) Obbigo alla riservatezza

Con l'avvio della sperimentazione e anche tenuto conto delle procedure e degli strumenti che l'ENPACL si è impegnato ad approntare per l'espletamento della nuova prestazione lavorativa, il lavoratore interessato al "telelavoro" dovrà impegnarsi al rispetto degli obblighi di segretezza per tutte le informazioni derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti.

Resta peraltro confermato che le apparecchiature utilizzate non sono predisposte per controlli in rete e il loro utilizzo è conforme alle procedure in essere per i lavoratori interni ad eccezione della verifica del rispetto della fascia oraria di reperibilità concordata.

5) Durata dell'accordo

La validità di tutte le norme contenute nel presente accordo è limitata al periodo di sperimentazione del telelavoro.

6) Disposizioni finali

a) L'avvio della fase di sperimentazione di "telelavoro" è subordinato alla individuale e personale sottoscrizione, da parte del lavoratore, della scheda di cui al presente accordo e della accettazione delle condizioni economiche e normative ivi previste;

b) il rapporto di lavoro in essere rimane, anche per tutta la durata della sperimentazione, regolamentato dal CCNL di categoria; mentre il presente accordo regolamenta, ad integrazione delle norme generali, il periodo specifico per tutta la sua durata;

c) le parti costituiscono un apposito Osservatorio congiunto al fine di provvedere a verifiche periodiche della sperimentazione sulla base delle specifiche schede di monitoraggio previste dalla Commissione Telelavoro. In tale sede si potranno formulare proposte del prolungamento del periodo sperimentale e l'eventuale inserimento di altri lavoratori che si siano dichiarati disponibili anche se appartenenti a settori di attività con un basso indice di telelavorabilità.

Al termine della sperimentazione le parti procederanno ad un'approfondita analisi dei risultati raggiunti per arrivare ad una corretta valutazione della sperimentazione in relazione all'arricchimento della professionalità del lavoratore, alla sua valorizzazione, alle esigenze organizzative presenti nella struttura dell'ENPACL.