Accordo Dun & Bradstreet Kosmos
Il giorno 8 giugno 1995 presso l'Unione del Commercio
del Turismo e dei Servizi della provincia di Milano, si sono incontrati
da una parte, la Dun & Bradstreet Kosmos Spa, rappresentata dal sig.
Fabio Dalla Riva e dall'altra i Consigli di Azienda, assistiti dal sig.
Antonio Lareno per la Filcams CGIL, sig. Angelo Tognoli per la Fisascat
CISL, e il Sig. Brunetto Boco per la Uiltucs UIL.
Con riferimento all'accordo quadro del 21/7/1994 punto 2, tenuto conto della specifica organizzazione produttiva e delle nonne di Legge vigenti in materia, assolti gli obblighi di legge, premesso che nella fattispecie le attività svolte a domicilio, ancorché effettuate per mezzo di computer posto in collegamento con il sistema informativo della Società, avrebbero modalità di esecuzione sottratte alla tipica organizzazione di lavoro aziendale, non essendo soggette né all'obbligo di orario prestabilito, né ad un risultato prefissato dallo stretto rapporto tra orario giornaliero di lavoro e prestazione, determinando così l'impossibilità di corrispondere una retribuzione oraria e mensile predeterminata e che la legislazione nazionale non contempla specifiche norme di legge che disciplinino, così come definito dall'ufficio internazionale del lavoro è una forma di lavoro effettuata in un luogo distante dagli uffici e che implica l'adozione di una nuova tecnologia, che permette la separazione e facilita le comunicazioni, le parti convengono per tutto ciò premesso, di dare esecuzione in via sperimentale al seguente accordo applicativo dell'accordo quadro del'21/7/94:
La retribuzione degli addetti al telelavoro (reporter , redattori o altre figure professionali equivalenti), in relazione alla specificità dell'attività lavorativa è basata su parametri e tempi massimi di consegna dei rapporti fissati per le pratiche normali in quattro giorni lavorativi e per quelli urgenti (telegrafiche ed espressi), entro il primo giorno successivo a quello di ricevimento della pratica sempre allo scopo di garantire il servizio al cliente.
1.1 Base di calcolo della retribuzione è:
A) la produttività media giornaliera dei 3 mesi precedenti quello in corso, calcolati in punti e riferita a tutto l'operativo Italia. Se nei trimestri successivi, tali indici di produttività media dovessero variare in più' o in meno rispetto alla media, all'interno di una percentuale del + o - 10%, la base di riferimento di produttività non subirà variazioni.
B) la retribuzione base contrattuale riferita ad un 3' livello di cui all'art. 107 esclusa lettera e) e art.113 del CCNL 14/12/94 decorrenza 1/1/95.
Dividendo la retribuzione giornaliera per i punti di produttività medi di cui alla lettera A), si ottiene un valore unitario di retribuzione. La retribuzione percepita sarà dunque ottenuta calcolando il prodotto fra i punti di produttività effettivamente realizzati e il valore unitario della retribuzione.
Vengono definite con un'apposita tabella allegata
al presente accordo, le modalità tecniche, gli esempi di calcolo
e la percentuale sull'ammontare della retribuzione sopra indicata, dovuta
al lavoratore a titolo di rimborso per l'uso di macchine locali, energia
e accessori, nonché le maggiorazioni retributive da valere a titolo
di indennità per lavoro festivo, permessi retribuiti, gratifica
natalizia, quattordicesima mensilità. Il trattamento di fine rapporto
viene calcolato e accantonato secondo le disposizioni della L. 297/92,
sulle retribuzioni effettivamente percepite dagli addetti al Telelavoro.
2. Modalità di esecuzione della prestazione
Il lavoratore deve essere munito a cura dell'imprenditore di uno speciale libretto prospetto di controllo stampato anche meccanograficamente, che deve contenere la data e l'ora di invio del lavoro affidato dall'imprenditore, la descrizione del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità del lavoro da eseguire , l'indicazione della misura della retribuzione, dell'ammontare delle eventuali anticipazioni, nonché la data e l'ora della riconsegna o della trasmissione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità di esso e di eventuali allegati.
Con il 27 di ogni mese verranno liquidate con apposito cedolino paga le competenze in rapporto all'attività svolta nel mese precedente, desumibili dalle sopraindicate documentazioni.
L'azienda installerà in comodato (art. 1803 e seguenti c.c.), presso il domicilio del lavoratore/trice una postazione di lavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa e comprendente gli apparati per il collegamento con gli uffici ed il sistema informativo aziendale così come descritto negli allegati che fanno parte integrante del presente accordo.
Considerando la specificità lavorativa del telelavoro di mantenere reciproci contatti lavorativi, ciascun lavoratore dovrà rendersi reperibile nella fascia oraria che va dalle ore 10,00 alle ore 12.00 per eventuali comunicazioni telefoniche o per ricevere fax. In caso di impossibilità da parte del lavoratore a rendersi reperibile in tale fascia , lo stesso è tenuto a darne comunicazione all'azienda, anche per via telematica.
In caso di riunioni programmate dall'azienda per aggiornamento tecnico/organizzativo, il lavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. In tale occasione il lavoratore potrà usufruire dei servizi e delle strutture aziendali. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.
2.4 Controlli a distanza
Per quanto sopraindicato si conviene che analisi
e rapporti su produttività qualità in, capo al singolo lavoratore
raccolte anche a mezzo di sistemi informatici/telematici non costituiscono
violazione dell'art.4 della legge 300/70 e delle norme contrattuali in
vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
Le modalità di analisi verranno preventivamente
illustrate e concordate con il CDA.
2.5 Interruzioni tecniche
Le interruzioni nel circuito telematico od eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerate a carico dell'azienda e quindi non produrranno nessun riflesso sul calcolo della produttività. Tali interruzioni saranno pertanto annotate nell'apposito libretto di controllo di cui al punto 2.
Il lavoratore addetto al televoro è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, custodire il segreto sui modelli di lavoro affidatogli e su tutte le informazioni contenute nella banca dati e attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore sull'esecuzione del lavoro. Il lavoratore a domicilio non può eseguire lavoro per conto proprio e per terzi in concorrenza con l'imprenditore. L'Azienda comunque si impegna ad assicurare a ciascun addetto al telelavoro un carico produttivo in linea con quello medio assegnato ai lavoratori interni.
2.7 Diritti di informazione
Ai fini di quanto previsto dall'art.7 della L.300/1970, l'azienda provvederà ad inviare a ciascun lavoratore presso il domicilio, copia del CCNL di categoria, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità. Eventuali comunicazioni aziendali o sindacali ai sensi e per gli effetti delle nome di legge e contrattuali vigenti in materia, potranno essere effettuate oltre che con i sistemi tradizionali , anche con i supporti telematici/ informatici.
Al personale addetto al telelavoro si applicano le norme di legge e di contratto attualmente in vigore e quanto successivamente verrà concordato in sede di armonizzazione delle contrattazioni collettive aziendali, fermorestando che nelle ore di assemblea dei lavoratori è comunque compreso il tempo che l'addetto al telelavoro impiega per recarsi sul luogo convenuto dove si tiene l'assemblea.
2.8 Misure di protezione e prevenzione
Applicandosi al telelavoro il decreto legislativo
19/9/94 n.626, saranno inoltre consentite, previa richiesta, visite da
parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione, da parte
del delegato della sicurezza, per verificare la corretta applicazione delle
norme a tutela della salute e della sicurezza del lavoratori sul luogo
di lavoro, relativamente alla postazione di lavoro e alle attrezzature
tecniche ad essa collegate. Ciascun addetto al telelavoro è tenuto
ad utilizzare la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza
vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo
degli stessi. In ogni caso ai sensi dell'art 5 del decreto legislativo
n.626 del 19/9/1994, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria
sicurezza e della propria salute e di quella di altre persone in prossimità
del suo spazio lavorativo, sollevando la società da ogni responsabilità
al riguardo conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative
ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati.
3. Ferie
Al personale di cui al presente accordo si applicano
le norme di cui al titolo X del CCNL del terziario, con esclusione dell'art.
68. Considerato infatti che gli addetti percepiscono una retribuzione interamente
variabile, legata a indici di produttività, il datore di lavoro
corrisponderà, durante il periodo di ferie, una quota retributiva
pari alla media delle retribuzioni giornaliere effettivamente percepite
nei 12 mesi precedenti o nel minor periodo di servizio effettivamente prestato.
Per quanto riguarda il trattamento di malattia e
infortunio, si applicano le norme di cui al titolo XIX del CCNL del terziario,
mentre la quota giornaliera, utile per il calcolo di indennità di
malattia ed infortunio, o in deroga all'art. 91 del CCNL, è pari
alla media delle retribuzioni giornaliere effettivamente liquidate nel
mese precedente. L'evento morboso al singolo addetto al telelavoro.
5. Gravidanza e puerperio
Durante lo stato di gravidanza e puerperio, le relative
indennità vengono calcolate sulla base delle retribuzioni giornaliere
nel mese percepite nel mese precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria
del lavoro, in modo tale da integrare al 100% la quota di indennità
dovuta dall'INPS.
Sono applicabili ai rapporti di lavoro instaurati
ai sensi del presente accordo, oltre alle norme specificatamente richiamate
nelle clausole contenute nel medesimo, i seguenti titoli: Parte prima Parte
seconda:
Titolo I
Titolo III
Titolo IV
Titolo XIX
Titolo XXIII
Titolo XXIV
Le norme contrattuali non espressamente richiamate
dal presente accordo, non si applicano ai rapporti di lavoro qui disciplinati,
qualora fossero ritenute incompatibili con la specificità della
prestazione di lavoro richiesta.
Resta inteso che in caso di nuove disposizioni di
legge, modifiche di quelle esistenti o derivanti da accordi interconfederali
o nazionali inerenti il campo di applicazione del lavoro a domicilio e
in particolare del telelavoro, le stesse saranno interamente recepite dal
presente accordo, previa verifica tra le parti. Le parti inoltre si incontreranno
periodicamente per verificare l'esecuzione delle norme presenti nel presente
accordo, e in particolare del primo anno di vigenza in quanto considerato
sperimentale, per affrontare e risolvere eventuali problemi tecnico applicativi
nonché per valutare l'opportunità di aggiornare lo stesso
in funzione di nuovi o diversi orientamenti giurisprudenziali in l materia.
Considerata comunque la novità della materia
trattata nel presente accordo, in presenza di circolari, prescrizioni,
pareri e/o disposizioni degli Ispettorati del Lavoro nonché di Giurisprudenza,
le parti così concordano, sin da ora per allora, di incontrarsi
per valutare i possibili riflessi sui contenuti e per decidere congiuntamente
e coerentemente eventuali modifiche e/o armonizzazioni dello stesso.
L'applicazione del presente accordo al personale
in forza, è subordinato alla individuale e personale sottoscrizione
di un verbale transattivo novativo, di rinuncia alle condizioni economiche
e normative attuali e all'assunzione di quelle indicate nel presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 CCNL e dell'art. 411, 412 c.p.c.
come modificati dalla legge 11/agosto/73 n.533.
9. Sfera di applicazione e verifiche
Considerato che il presente accordo trova applicazione per il personale della D&BK attualmente in forza le parti concordano che i lavoratori con mansione di reporter, sulla base del criterio di volontarietà. opereranno a domicilio alle condizioni sopra pattuite fino ad un numero massimo di 17 unità.
L'eventuale ampliamento del numero di unità impiegate di cui sopra sarà oggetto si specifica accordo tra le parti.
Il presente accordo realizza quanto previsto dal
verbale del 21/7/1994 in materia di telelavoro. L'Azienda darà comunicazione
preventiva delle aree ed unità produttive di volta in volta interessate
all'applicazione del presente accordo, al fine di verificare congiuntamente
gli eventuali impatti sui livelli occupazionali complessivi aziendali.
10. Decorrenza e durata
Coerentemente con l'accordo quadro del 21/7/94, il presente contratto applicativo esaurirà la sua prima fase sperimentale il 31/12/95, pertanto tale scadenza le parti si incontreranno per una verifica di merito.