VERBALE DI ACCORDO Il giorno 29 maggio 1997 in Roma
Via Dei Prati Fiscali, 199 tra la società DIMENSIONE SRL rappresentata
dall'Ing. Giovanni Paribelli coadiuvato dal Rag. Giacomo Cucci e la Rappresentanza
Sindacale Aziendale rappresentata dalla Sig.ra Claudia Dutto, dal Sig.
Edoardo Lisi, e dalla Sig.ra Paola Marraro in attuazione di quanto previsto
della Dichiarazione Congiunta allegata all'accordo di rinnovo 29.11.1996
del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione
e dei servizi, convengono di realizzare il presente ACCORDO SUL TELELAVORO
Le parti concordano nel ritenere che un più
ampio uso di tecnologie informatiche e modalità di lavoro più
flessibili possano fornire una risposta a importanti esigenze economico-sociali,
quali la valorizzazione dei centri cittadini minori, il rispetto dell'ambiente,
il miglioramento della qualità della vita, la gestione dei tempi
di lavoro, l'integrazione delle categorie più deboli.
Le parti concordano inoltre che il principio informatore
di tale accordo è la volontarietà sia del lavoratore che
dell'azienda ad applicare questa nuova concezione dell'attività
lavorativa.
Definizione
Il telelavoro rappresenta una nuova concezione delle
attività lavorative che inverte la relazione di distanza tra soggetti
e luoghi di occupazione e assegna una diversa natura alla dimensione fisico-spaziale-temporale
del lavoro. Le parti inoltre si danno reciprocamente atto che il telelavoro
rappresenta una mera modalità di esecuzione della prestazione lavorativa
subordinata.
Devono essere prese in considerazione tutte le aree
lavorative il cui personale, qualificato ad operare in autonomia, disponga
di locali idonei allo svolgimento dell'attività lavorativa in linea
con quanto disposto dalla normativa vigente in merito alla sicurezza sul
lavoro, D.l.g.s. n. 626/94 e successive modifiche, con particolare riguardo
all'impiantistica elettrica così come dettato dalla legge 46/90.
Tenendo fermo il principio della volontarietà
nell'adesione la validità dell'accordo tra azienda e telelavoratore
avrà durata minima di 36 mesi comprensivi di un periodo iniziale
di 6 mesi di prova, periodo atto alla valutazione dell'opportunità
di adesione al progetto. In questo arco di tempo sia la Direzione che il
Lavoratore si riservano la facoltà di recedere dall'iniziativa dandone
preventiva comunicazione alla controparte.
Le parti si danno atto che
in caso di esercizio della facoltà di recesso sarà fatto
salvo il rapporto di lavoro in essere alla stipula dell'accordo
L'accordo si rinnoverà tacitamente per analogo
periodo, salvo disdetta da inviare, a mezzo R.A.R., alla controparte tre
mesi prima della scadenza.
Diritti di formazione informazione
Con riferimento alle singole professionalità
ed alla esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità
professionali tutti gli aderenti al telelavoro dovranno essere partecipi
delle varie fasi di formazione e aggiornamento organizzati dall'azienda.
Il diritto all'informazione verrà assicurato
mediante l'attivazione di E-mail e telefono a disposizione delle funzioni
interessate, della Direzione e delle Organizzazioni Sindacali. Anche ai
fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 300/70, sarà compito
dell'azienda inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del C.C.N.L.
applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità.
Diritti sindacali
Ai telelavoratori viene riconosciuto il diritto di
accesso all'attività sindacale che si svolge in azienda, tramite
l'istituzione di una bacheca elettronica a cura dell'azienda. Tale diritto
è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni
di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura
sindacale in corso in azienda.
L'ammontare delle ore di assemblea non sarà
inferiore a quanto definito dal vigente C.C.N.L.. Il diritto alla partecipazione
alle assemblee sindacali verrà tutelato considerando valido, ai
fini della retribuzione, l'orario di presenza alle varie riunioni.
Fermo restando che l'orario di lavoro aziendale rimane quello vigente, di seguito riportiamo il metodo di applicazione per la distribuzione dell'orario del telelavoratore.
1.1) Definizioni.
- si identifica con il termine "Presenza Interna":
le ore di presenza effettiva del telelavoratore all'interno dei locali
aziendali dal lunedì al giovedì;
- si identifica con "Presenza Esterna" la fascia
di presenza delle due ore consecutive giornaliere, dalle 08,30 alle 13,00,
svolte dal telelavoratore presso la postazione di lavoro esterna ai locali
aziendali.
1.2) Articolazione della presenza Interna/Esterna.
La distribuzione delle presenze interne/esterne verrà preventivamente concordata tra il telelavoratore ed il proprio Responsabile alla luce delle esigenze produttive dell'organizzazione. Eventuali modifiche nell'articolazione dell'orario di presenza esterna, che si rendano strettamente necessarie ed aventi carattere saltuario, dovranno essere concordate tra le parti. L'azienda si riserva di effettuare, nelle ore di presenza esterna, visite domiciliari, previo preavviso di 24 ore, alle quali potrà partecipare anche un rappresentante dei lavoratori.
Fermo restando la distribuzione della presenza interna concordata, previo preavviso di 24 ore, l'azienda ha la facoltà di richiamare il telelavoratore in sede. In tale circostanza viene meno l'obbligo della presenza esterna.
Le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività
lavorativa saranno fornite dall'azienda. Sarà cura del lavoratore
mantenerle nel miglior stato di efficienza possibile, così come
dettato dall'art. 146 del vigente C.C.N.L.
Le installazioni verranno effettuate a cura dell'azienda
in locali, segnalati dal lavoratore, che siano comunque in linea con le
norme riguardanti la sicurezza del lavoro (D.l.g.s. 626/94 e D.l.g.s. 426/96)
e in particolare modo relativamente all'impiantistica elettrica (legge
46/90).
La manutenzione delle attrezzature
di cui sopra saranno a carico dell'azienda. Il telelavoratore dovrà
permettere l'accesso degli addetti alla manutenzione nei locali ove sono
installate le attrezzature negli orari che gli verranno anticipatamente
comunicati dalle funzioni preposte.
In ottemperanza a quanto previsto
dal D.L.g.s. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e dall'accordo
interconfederale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del 18/11/1996, saranno
consentite , previo preavviso di 24 ore, visite da parte del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza
per verificare la corretta applicazione delle norme di cui sopra.
1.5) Controllo attività lavorativa.
Le parti convengono che i dati raccolti, anche a mezzo di sistemi informatici e telematici, per la valutazione della prestazione del singolo lavoratore non costituiscono violazione dell'art. 4 della legge 300/70 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionale allo svolgimento del rapporto. Per poter svolgere a pieno le funzioni assegnate e per poter attivare il processo di calcolo riguardante l'aspetto economico, verrà predisposto un sistema di controllo della qualità/quantità i cui risultati saranno messi a disposizione del singolo lavoratore, delle funzioni aziendali e delle rappresentanze sindacali.
1.6) Riservatezza dei dati.
L'aderente al telelavoro è tenuto a rispettare
le istruzioni ricevute dalle funzioni preposte per l'esecuzione del lavoro
affidatogli.
Il telelavoratore deve mantenere il segreto sia
sulle informazioni in possesso sia sulla banca dati a disposizione.
Il telelavoratore non deve trattare affari, per
conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'azienda, ne divulgare notizie
attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o
farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio (art.2105 CC);
La società si riserva di intraprendere qualsiasi
azione rivolta a tutelare sia la riservatezza che la sicurezza della propria
banca dati.
1.7) Gestione delle interruzioni.
Eventuali interruzioni tecniche che comportino la
possibilità di un fermo lavorativo superiore alle 24 ore determinano
il rientro obbligato in azienda da parte del telelavoratore.
Eventuali fermi obbligati con durata inferiore alle
2 ore saranno produttivamente recuperati dal telelavoratore.
Eventuali fermi obbligati con durata superiore alle
2 ore saranno a carico dell'azienda.
1.8) Gestione dei servizi in scadenza.
Il telelavoratore ha l'impegno di ottemperare all'evasione
dei servizi assegnatigli in scadenza e di svolgere al meglio la propria
attività al fine di non creare ritardi nel processo lavorativo.
Sfera economica
1.1) Retribuzione.
Nel presente accordo le parti convengono di adottare
un sistema retributivo misto costituito da una quota fissa legata alle
ore prestate di presenza interna/esterna ed una quota variabile fissata
in base a meccanismi di calcolo.
La parte fissa della retribuzione si otterrà
applicando la seguente formula:
Retribuzione di cui art. 115 C.C.N.L. x Ore presenza
interna/esterna;
Quota oraria di cui art. 118 C.C.N.L
Relativamente alla parte variabile si definisce
"Quota Oraria di Produttività" ottenuta dal seguente rapporto:
Numero servizi evasi ultimi 3 mesi
Ore presenza ultimi 3 mesi
La parte variabile della retribuzione si otterrà applicando la seguente formula:
Tot. mensile servizi evasi (escluso pres.interna)
x Quota oraria art.118 CCNL
Quota Oraria di Produttività
Le parti si danno atto che la "Quota Oraria
di Produttività" sarà oggetto di verifica ad ogni modifica
del processo lavorativo e almeno una volta l'anno.
In base all'accordo sulla distribuzione dell'orario,
(vedi punto 1.1 delle Modalità di Applicazione) la retribuzione
fissa verrà applicata alle ore di presenza interna/esterna prestate
dal telelavoratore nell'arco del mese precedente.
Eventuali ulteriori rientri in azienda saranno conteggiati
come retribuzione fissa. Gli scostamenti in merito alla retribuzione variabile
vengono così regolamentati:
a) verrà applicato un plafond di scostamento
pari al 5% della produzione che non determinerà variazione retributiva;
b) la produzione eccedente il plafond (dal 5% in
poi) verrà considerata come lavoro straordinario retribuito con
l'applicazione della maggiorazione del 15% da calcolare sulla "Quota oraria
art.118 CCNL" o parte di essa;
c) la produzione inferiore al plafond (dal 5% in
poi), verrà decurtata dalla retribuzione in base alla "Quota oraria
art.118 CCNL" o parte di essa;
L'azienda si impegna a fornire al telelavoratore
un volume minimo di prestazioni, organizzate nell'area del periodo di riferimento,
al fine di garantire la retribuzione come da art. 115. C.C.N.L.
Ai sensi del comma precedente l'Azienda si farà
carico della parte eventualmente mancante per il raggiungimento della retribuzione
come da art. 115 C.C.N.L.
1.2) Rimborso spese.
E' prevista una una-tantum annuale a titolo di rimborso spese, riguardante le utenze interessate dall'attrezzatura lavorativa, che sarà esclusa dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.
1.3) Mensilità supplementari.
Il calcolo riguardante le mensilità supplementari (XIII e le XIV) dovrà essere effettuato sulla base della media delle retribuzioni maturate nel corso dei 12 mesi precedenti (o parte di essi).
1.4) Malattia.
Relativamente ai giorni di assenza di malattia restano ferme le disposizioni contenute in materia nel C.C.N.L.
1.5) Ferie e permessi.
Durante il periodo di ferie decorre a favore del telelavoratore la retribuzione calcolata in base alla media mensile delle retribuzioni dallo stesso percepite negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato.
1.6) Ticket mensa.
Il ticket mensa sarà corrisposto al telelavoratore che avrà effettuato nell'arco della giornata almeno sei ore di "Quota Oraria di Produttività".
Tale istituto deve ritenersi valido esclusivamente
per i dipendenti in forza all'atto dell'accettazione della presente ipotesi
di accordo.
Ferie, permessi e malattia
1.1) Ferie.
Relativamente all'istituto delle ferie resta valido quanto disposto, circa la maturazione e l'utilizzo, dal C.C.N.L.
1.2) Permessi.
Relativamente all'istituto i permessi resta valido quanto disposto, circa la maturazione e l'utilizzo, dal C.C.N.L. Il telelavoratore non potrà usufruire di più di 1 ora di permesso in coincidenza con la fascia di presenza esterna.
1.3) Malattia.
L'istituto della malattia verrà trattato analogamente
a quanto previsto dal C.C.N.L.
Gruppo di lavoro
Le parti contraenti convengono di istituire un gruppo
di lavoro che ad intervalli trimestrali ha il compito di verificare i dati
riguardanti il sistema di controllo qualità/quantità e l'andamento
dell'applicazione del telelavoro nell'ambito aziendale proponendo correttivi
e migliorie che saranno sottoposti per la decisione alle parti.
Dichiarazione delle parti
In fase iniziale sarà opportuno attuare un
periodo di test atto a determinare l'applicabilità del telelavoro.
Le norme che regoleranno la fase di test saranno definite dal gruppo di
lavoro di cui sopra.
Le Parti si impegnano a rivedere il presente accordo
dopo 12 mesi dalla data della stipula.
Per quanto non riportato nella presente ipotesi
di attuazione restano valide le norme definite nel C.C.N.L. e nelle leggi
vigenti.
In caso di emanazione di provvedimento legislativo
in materia e/o di stipula di accordo nazionale le parti si impegnano ad
attivare un apposito confronto per le eventuali armonizzazioni che si dovessero
rendere opportune.