DIMENSIONE

VERBALE DI ACCORDO Il giorno 29 maggio 1997 in Roma Via Dei Prati Fiscali, 199 tra la società DIMENSIONE SRL rappresentata dall'Ing. Giovanni Paribelli coadiuvato dal Rag. Giacomo Cucci e la Rappresentanza Sindacale Aziendale rappresentata dalla Sig.ra Claudia Dutto, dal Sig. Edoardo Lisi, e dalla Sig.ra Paola Marraro in attuazione di quanto previsto della Dichiarazione Congiunta allegata all'accordo di rinnovo 29.11.1996 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, convengono di realizzare il presente ACCORDO SUL TELELAVORO
 

Premessa

Le parti concordano nel ritenere che un più ampio uso di tecnologie informatiche e modalità di lavoro più flessibili possano fornire una risposta a importanti esigenze economico-sociali, quali la valorizzazione dei centri cittadini minori, il rispetto dell'ambiente, il miglioramento della qualità della vita, la gestione dei tempi di lavoro, l'integrazione delle categorie più deboli.
Le parti concordano inoltre che il principio informatore di tale accordo è la volontarietà sia del lavoratore che dell'azienda ad applicare questa nuova concezione dell'attività lavorativa.
 

Definizione

Il telelavoro rappresenta una nuova concezione delle attività lavorative che inverte la relazione di distanza tra soggetti e luoghi di occupazione e assegna una diversa natura alla dimensione fisico-spaziale-temporale del lavoro. Le parti inoltre si danno reciprocamente atto che il telelavoro rappresenta una mera modalità di esecuzione della prestazione lavorativa subordinata.
 

Area di applicazione

Devono essere prese in considerazione tutte le aree lavorative il cui personale, qualificato ad operare in autonomia, disponga di locali idonei allo svolgimento dell'attività lavorativa in linea con quanto disposto dalla normativa vigente in merito alla sicurezza sul lavoro, D.l.g.s. n. 626/94 e successive modifiche, con particolare riguardo all'impiantistica elettrica così come dettato dalla legge 46/90.
 

Durata

Tenendo fermo il principio della volontarietà nell'adesione la validità dell'accordo tra azienda e telelavoratore avrà durata minima di 36 mesi comprensivi di un periodo iniziale di 6 mesi di prova, periodo atto alla valutazione dell'opportunità di adesione al progetto. In questo arco di tempo sia la Direzione che il Lavoratore si riservano la facoltà di recedere dall'iniziativa dandone preventiva comunicazione alla controparte.
Le parti si danno atto che in caso di esercizio della facoltà di recesso sarà fatto salvo il rapporto di lavoro in essere alla stipula dell'accordo
L'accordo si rinnoverà tacitamente per analogo periodo, salvo disdetta da inviare, a mezzo R.A.R., alla controparte tre mesi prima della scadenza.
 

Diritti di formazione informazione

Con riferimento alle singole professionalità ed alla esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali tutti gli aderenti al telelavoro dovranno essere partecipi delle varie fasi di formazione e aggiornamento organizzati dall'azienda.
Il diritto all'informazione verrà assicurato mediante l'attivazione di E-mail e telefono a disposizione delle funzioni interessate, della Direzione e delle Organizzazioni Sindacali. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 300/70, sarà compito dell'azienda inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del C.C.N.L. applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità.
 

Diritti sindacali

Ai telelavoratori viene riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge in azienda, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica a cura dell'azienda. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso in azienda.
L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente C.C.N.L.. Il diritto alla partecipazione alle assemblee sindacali verrà tutelato considerando valido, ai fini della retribuzione, l'orario di presenza alle varie riunioni.
 

Modalità di applicazione

Fermo restando che l'orario di lavoro aziendale rimane quello vigente, di seguito riportiamo il metodo di applicazione per la distribuzione dell'orario del telelavoratore.

1.1) Definizioni.

- si identifica con il termine "Presenza Interna": le ore di presenza effettiva del telelavoratore all'interno dei locali aziendali dal lunedì al giovedì;
- si identifica con "Presenza Esterna" la fascia di presenza delle due ore consecutive giornaliere, dalle 08,30 alle 13,00, svolte dal telelavoratore presso la postazione di lavoro esterna ai locali aziendali.

1.2) Articolazione della presenza Interna/Esterna.

La distribuzione delle presenze interne/esterne verrà preventivamente concordata tra il telelavoratore ed il proprio Responsabile alla luce delle esigenze produttive dell'organizzazione. Eventuali modifiche nell'articolazione dell'orario di presenza esterna, che si rendano strettamente necessarie ed aventi carattere saltuario, dovranno essere concordate tra le parti. L'azienda si riserva di effettuare, nelle ore di presenza esterna, visite domiciliari, previo preavviso di 24 ore, alle quali potrà partecipare anche un rappresentante dei lavoratori.

1.3) Rientri.

Fermo restando la distribuzione della presenza interna concordata, previo preavviso di 24 ore, l'azienda ha la facoltà di richiamare il telelavoratore in sede. In tale circostanza viene meno l'obbligo della presenza esterna.

1.4) Installazioni.

Le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa saranno fornite dall'azienda. Sarà cura del lavoratore mantenerle nel miglior stato di efficienza possibile, così come dettato dall'art. 146 del vigente C.C.N.L.
Le installazioni verranno effettuate a cura dell'azienda in locali, segnalati dal lavoratore, che siano comunque in linea con le norme riguardanti la sicurezza del lavoro (D.l.g.s. 626/94 e D.l.g.s. 426/96) e in particolare modo relativamente all'impiantistica elettrica (legge 46/90).
La manutenzione delle attrezzature di cui sopra saranno a carico dell'azienda. Il telelavoratore dovrà permettere l'accesso degli addetti alla manutenzione nei locali ove sono installate le attrezzature negli orari che gli verranno anticipatamente comunicati dalle funzioni preposte.
In ottemperanza a quanto previsto dal D.L.g.s. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e dall'accordo interconfederale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del 18/11/1996, saranno consentite , previo preavviso di 24 ore, visite da parte del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle norme di cui sopra.

1.5) Controllo attività lavorativa.

Le parti convengono che i dati raccolti, anche a mezzo di sistemi informatici e telematici, per la valutazione della prestazione del singolo lavoratore non costituiscono violazione dell'art. 4 della legge 300/70 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionale allo svolgimento del rapporto. Per poter svolgere a pieno le funzioni assegnate e per poter attivare il processo di calcolo riguardante l'aspetto economico, verrà predisposto un sistema di controllo della qualità/quantità i cui risultati saranno messi a disposizione del singolo lavoratore, delle funzioni aziendali e delle rappresentanze sindacali. 

1.6) Riservatezza dei dati.

L'aderente al telelavoro è tenuto a rispettare le istruzioni ricevute dalle funzioni preposte per l'esecuzione del lavoro affidatogli.
Il telelavoratore deve mantenere il segreto sia sulle informazioni in possesso sia sulla banca dati a disposizione.
Il telelavoratore non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'azienda, ne divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio (art.2105 CC);
La società si riserva di intraprendere qualsiasi azione rivolta a tutelare sia la riservatezza che la sicurezza della propria banca dati.

1.7) Gestione delle interruzioni.

Eventuali interruzioni tecniche che comportino la possibilità di un fermo lavorativo superiore alle 24 ore determinano il rientro obbligato in azienda da parte del telelavoratore.
Eventuali fermi obbligati con durata inferiore alle 2 ore saranno produttivamente recuperati dal telelavoratore.
Eventuali fermi obbligati con durata superiore alle 2 ore saranno a carico dell'azienda.

1.8) Gestione dei servizi in scadenza.

Il telelavoratore ha l'impegno di ottemperare all'evasione dei servizi assegnatigli in scadenza e di svolgere al meglio la propria attività al fine di non creare ritardi nel processo lavorativo.
 

Sfera economica

1.1) Retribuzione.

Nel presente accordo le parti convengono di adottare un sistema retributivo misto costituito da una quota fissa legata alle ore prestate di presenza interna/esterna ed una quota variabile fissata in base a meccanismi di calcolo.
La parte fissa della retribuzione si otterrà applicando la seguente formula:
Retribuzione di cui art. 115 C.C.N.L. x Ore presenza interna/esterna;
Quota oraria di cui art. 118 C.C.N.L
Relativamente alla parte variabile si definisce "Quota Oraria di Produttività" ottenuta dal seguente rapporto:

Numero servizi evasi ultimi 3 mesi

Ore presenza ultimi 3 mesi

 La parte variabile della retribuzione si otterrà applicando la seguente formula:

 Tot. mensile servizi evasi (escluso pres.interna) x Quota oraria art.118 CCNL


Quota Oraria di Produttività

 Le parti si danno atto che la "Quota Oraria di Produttività" sarà oggetto di verifica ad ogni modifica del processo lavorativo e almeno una volta l'anno.
In base all'accordo sulla distribuzione dell'orario, (vedi punto 1.1 delle Modalità di Applicazione) la retribuzione fissa verrà applicata alle ore di presenza interna/esterna prestate dal telelavoratore nell'arco del mese precedente.
Eventuali ulteriori rientri in azienda saranno conteggiati come retribuzione fissa. Gli scostamenti in merito alla retribuzione variabile vengono così regolamentati:

a) verrà applicato un plafond di scostamento pari al 5% della produzione che non determinerà variazione retributiva;
b) la produzione eccedente il plafond (dal 5% in poi) verrà considerata come lavoro straordinario retribuito con l'applicazione della maggiorazione del 15% da calcolare sulla "Quota oraria art.118 CCNL" o parte di essa;
c) la produzione inferiore al plafond (dal 5% in poi), verrà decurtata dalla retribuzione in base alla "Quota oraria art.118 CCNL" o parte di essa;

L'azienda si impegna a fornire al telelavoratore un volume minimo di prestazioni, organizzate nell'area del periodo di riferimento, al fine di garantire la retribuzione come da art. 115. C.C.N.L.
Ai sensi del comma precedente l'Azienda si farà carico della parte eventualmente mancante per il raggiungimento della retribuzione come da art. 115 C.C.N.L.
 
1.2) Rimborso spese.

E' prevista una una-tantum annuale a titolo di rimborso spese, riguardante le utenze interessate dall'attrezzatura lavorativa, che sarà esclusa dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

1.3) Mensilità supplementari.

Il calcolo riguardante le mensilità supplementari (XIII e le XIV) dovrà essere effettuato sulla base della media delle retribuzioni maturate nel corso dei 12 mesi precedenti (o parte di essi).

1.4) Malattia.

Relativamente ai giorni di assenza di malattia restano ferme le disposizioni contenute in materia nel C.C.N.L.

1.5) Ferie e permessi.

Durante il periodo di ferie decorre a favore del telelavoratore la retribuzione calcolata in base alla media mensile delle retribuzioni dallo stesso percepite negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato.

1.6) Ticket mensa.

Il ticket mensa sarà corrisposto al telelavoratore che avrà effettuato nell'arco della giornata almeno sei ore di "Quota Oraria di Produttività".

Tale istituto deve ritenersi valido esclusivamente per i dipendenti in forza all'atto dell'accettazione della presente ipotesi di accordo.
 

Ferie, permessi e malattia

1.1) Ferie.

Relativamente all'istituto delle ferie resta valido quanto disposto, circa la maturazione e l'utilizzo, dal C.C.N.L.

1.2) Permessi.

Relativamente all'istituto i permessi resta valido quanto disposto, circa la maturazione e l'utilizzo, dal C.C.N.L. Il telelavoratore non potrà usufruire di più di 1 ora di permesso in coincidenza con la fascia di presenza esterna.

1.3) Malattia.

L'istituto della malattia verrà trattato analogamente a quanto previsto dal C.C.N.L.
 
 
Gruppo di lavoro

Le parti contraenti convengono di istituire un gruppo di lavoro che ad intervalli trimestrali ha il compito di verificare i dati riguardanti il sistema di controllo qualità/quantità e l'andamento dell'applicazione del telelavoro nell'ambito aziendale proponendo correttivi e migliorie che saranno sottoposti per la decisione alle parti.
 

Dichiarazione delle parti

In fase iniziale sarà opportuno attuare un periodo di test atto a determinare l'applicabilità del telelavoro. Le norme che regoleranno la fase di test saranno definite dal gruppo di lavoro di cui sopra.
Le Parti si impegnano a rivedere il presente accordo dopo 12 mesi dalla data della stipula.
Per quanto non riportato nella presente ipotesi di attuazione restano valide le norme definite nel C.C.N.L. e nelle leggi vigenti.
In caso di emanazione di provvedimento legislativo in materia e/o di stipula di accordo nazionale le parti si impegnano ad attivare un apposito confronto per le eventuali armonizzazioni che si dovessero rendere opportune.