DIGITAL EQUIPMENT SpA Addì, 13 febbraio
1996 in Milano VERBALE DI ACCORDO TRA la DIGITAL EQUIPMENT SpA, rappresentata
dal Dr.Mario Cappelli e dal Dr.Luca Marinelli E la FILCAMS - CGIL rappresentata
da Ivano Corraini e Antonio Lareno la FISASCAT - CISL rappresentata da
Marco Pinna la UILTUCS - UIL rappresentata da Michele Malerba il Consiglio
di Azienda
Premesso che nella fattispecie,
di quanto di quanto di seguito definito, le attività svolte a domicilio,
ancorché effettuate per mezzo di computer posto in collegamento
con il sistema informativo della Società, hanno modalità
di esecuzione sottratte alla tipica organizzazione di lavoro aziendale,
favorendo una nuova modalità dell'organizzazione del lavoro mediante
l'utilizzo della tecnologia, e non essendo soggette alla distribuzione
di orario secondo l'obbligo prestabilito anche in rapporto e quanto indicato
al punto 1. e che la legislazione nazionale non contempla specifiche norme
di legge che disciplinino, così come definito dall'Ufficio Internazionale
del Lavoro "una forma di lavoro effettuata in un luogo distante dagli uffici
e che implica l'adozione di una nuova tecnologia, che permette la separazione
e facilita le comunicazioni", le Parti convengono di dare esecuzione in
via sperimentale al Telelavoro
In relazione alla particolarità dell'attività
svolta, organizzata e definita per progetti tendente alla realizzazione
di opere predeterminate, la retribuzione degli addetti al telelavoro non
subirà modifica alcuna rispetto alla situazione attuale, nonché
al loro inquadramento professionale.
2. Modalità di esecuzione della prestazione
A) La sperimentazione parte dal I aprile 1996 e avrà durata di 12 mesi, durante i quali ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra volontà di interrompere la sperimentazione. Tale richiesta potrà essere fatta entro 30 giorni dalla data della comunicazione aziendale di inizio del telelavoro. Trascorso tale periodo, l'interruzione non potrà avvenire comunque prima di 6 (sei) mesi dalla data di avvio della sperimentazione stessa. Resta inteso che l'interruzione comporta il pieno reintegro della persona in azienda.
B) Per quanto attiene alla modalità di esecuzione
della prestatone lavorativa si farà esplicito riferimento alla lettera
di specifica del progetto, ferme restando le peculiarità riferite
alla lettera di assunzione del singolo lavoratore.
Le competenze relative al mese di riferimento verranno
liquidate con le attuali modalità ed alle scadenze ad oggi previste.
C) Qualora si dovessero verificare sospensioni legate allo sviluppo del Progetto, l'addetto al telelavoro concorderà con il proprio Manager, la nuova attività e le modalità di svolgimento della stessa.
2.1.
L'azienda installerà in comodato d'uso (art. 1803 e seguenti c.c.,), presso il domicilio del lavoratore/trice una postazione di lavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa in rispetto delle norme di Sicurezza vigenti nonché di quanto previsto dalle leggi in materia di impiantistica ed in sintonia con la lettera di specifica dei singoli progetti. Saranno compresi gli apparati per il collegamento con gli uffici ed il sistema informativo aziendale.
A tale scopo sarà installata una linea telefonica dedicata, intestata a DIGITAL -
Considerando specificità lavorativa del telelavoro, di mantenere reciproci contatti lavorativi, ciascun lavoratore/trice dovrà rendersi reperibile per una fascia oraria di 2 (due) ore, anche non consecutive, da concordare con il proprio manager in funzione delle esigenze organizzative, per eventuali comunicazioni telefoniche o per ricevere fax. In caso di impossibilità da parte del lavoratori/trice a rendersi reperibile in tale fascia, lo .stesso è tenuto a darne comunicazione all'azienda ,anche per via telematica.
In caso di riunioni programmate dall'Azienda per
aggiornamento tecnico/organizzativo, il lavoratore/trice si renderà
disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della
riunione stessa.
In tale occasione il lavoratore/trice continuerà
ad usufruire dei servizi e delle strutture aziendali. Resta inteso che
il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti
attività lavorativa. Sono previsti rientri in Azienda possibilmente
pianificabili, pari ad almeno 3 (tre) giorni al mese o comunque con una
frequenza da convenire con il proprio Manager.
2.3 b Formazione Professionale
La formazione e lo sviluppo professionale restano gli stessi previsti e /o in essere in Azienda.
Si conviene che analisi e rapporti su produttività/qualità, relativamente ai progetti avviati nel contesto di questa sperimentazione, raccolti anche a mezzo dei sistemi informatici/telematici non costituiscono violazione dell'art. 4 della Legge 300/70 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto. Le modalità di analisi verranno preventivamente illustrate al CDA.
2.5. Interruzioni tecniche
Le interruzioni nel circuito telematico od eventuali
fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili
ai lavoratori, saranno considerate a carico dell'Azienda che si impegna
ad intervenire per risolvere il guasto rapidamente.
Qualora il guasto non sia risolvibile entro le successive
8 (otto) ore lavorative, è facoltà dell'azienda mediante
accordo tra l'impiegato ed il suo Manager, definire l'eventuale rientro
presso l'Azienda stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare
il sistema.
Il lavoratore/trice addetto al telelavoro è
tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire il
segreto sui modelli del lavoro affidatogli e su tutte le informazioni contenute
nella banca dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore
per l'esecuzione del lavoro. In nessun caso, il lavoratore/trice a domicilio
può eseguire lavoro per conto proprio e/o per terzi.
L'hardware dato in comodato d'uso è fornito
per uso esclusivo della DIGITAL.
2.7. Diritti di informazione
Ai fini di quanto previsto dall'art. 7 Legge 300/70
l'Azienda provvederà ad inviare a ciascun lavoratore/trice, presso
il domicilio, copia del CCNL di categoria, considerando con ciò
assolto l'obbligo di pubblicità.
Eventuali comunicazioni aziendali o comunicati sindacali
ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti
in materia verranno inoltrate al lavoratore/trice anche via FAX o altri
strumenti elettronici qualora fossero resi disponibili per tutti gli impiegati
della DIGITAL Italia.
2.8. Misure di protezione e prevenzione
Applicandosi al telelavoro il decreto legislativo
19.9.94 n.626, saranno inoltre consentite, previa richiesta, visite da
parte del Responsabile Aziendale di Prevenzione e Protezione, da parte
del Delegato della Sicurezza, per verificare la corretta applicazione delle
norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo
di lavoro, relativamente alla postazione di lavoro e alle attrezzature
tecniche ad essa collegate.
Ciascun addetto/a al telelavoro è tenuto
ad utilizzare la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza
vigenti, a non manomettere gli impianti all'uopo predisposti ed a non consentire
ad altri l'utilizzo degli stessi. Ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo
n.626 del 19.9.94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria
sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità
del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni
relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati.
A titolo di rimborso spese, verrà erogata
una cifra annua Una Tantum di L.2 100.000 (duemilionicentomila) lorde che,
in base a quanto previsto dall'art. 2120 c.c., è esclusa dalla base
di calcolo del trattamento di fine rapporto. Tale cifra verrà erogata
in 2 rate semestrali.
4. Ferie
Al personale di cui al presente accordo si applicano
le norme di cui al titolo X del CCNL del terziario.
5. Malattia ed infortuni
Per quanto riguarda il trattamento di malattia ed
infortunio, si applicano le norme di cui al titolo 19 del CCNL del terziario.
6. Gravidanza e puerperio
Durante lo stato di gravidanza e purperio, le relative
indennità vengono calcolate, sulla base delle retribuzioni giornaliere
percepite nel mese precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria dal
lavoro in modo tale da integrare al 100% la quota di indennità dovuta
dall'INPS.
A) L'Azienda discuterà durante il periodo di telelavoro la copertura assicurativa contro infortuni sul lavoro e una assicurazione integrativa contro eventuali danni a persone e beni.
B) Resta inteso che in caso di nuove disposizioni
di legge, modifiche di quelle esistenti o derivanti da accordi interconfederali
o nazionali, inerenti il campo di applicazione del telelavoro, le Parti
si incontreranno per verificare la compatibilità e coerenza ed eventualmente
armonizzare il presente accordo con le nuove norme.
Considerata la novità
della materia trattata in questo accordo, in presenza di circolari, prescrizioni,
pareri e/o disposizioni degli Ispettorati del Lavoro nonché di giurisprudenza
in materia, le Parti concordano sin d'ora per allora di incontrarsi per
valutare i possibili riflessi sui contenuti qui definiti e per decidere
congiuntamente e coerentemente, eventuali modifiche e/o armonizzazioni
dello stesso.
C) Per tutto quanto non Espressamente
previsto in questo accordo; il rapporto di lavoro sarà regolato
dal CCNL vigente e dalle normative aziendali in essere.
8. Sfera di applicazione e verifiche
Considerato che il presente accordo trova applicazione per il personale della DIGITAL, EQUIPMENT SPA attualmente in forza, le Parti concordano che i lavoratori interessati, sulla base del criterio di volontarietà, opereranno a domicilio alle condizioni sopra pattuite fino ad un numero massimo di 10 unità appartenenti al reparto Engineering, e ne daranno informazione ai CdA.
L'eventuale ampliamento del numero di unità impiegate di cui sopra sarà oggetto di specifico accordo tra le Parti.
Le Parti inoltre si incontreranno periodicamente
per verificare l'esecuzione delle norme contenute nell'accordo medesimo
ed in particolare in questo periodo considerato sperimentale, per affrontare
e valutare l'opportunità di aggiornare lo stesso in funzione di
nuovi o diversi orientamenti giurisprudenziali in materia.
9. Decorrenza e durata
Il presente accordo avrà validità dal 1.04.1996 al 31.03.1997.