CONFCOMMERCIO Il giorno 20 giugno 1997 Tra CONFCOMMERCIO e FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTUCS-UIL
Le parti concordano nel ritenere che un più ampio uso di tecnologie informatiche e modalità di lavoro più flessibili possano fornire una risposta a importanti esigenze economico-sociali, quali la valorizzazione dei centri cittadini minori, il rispetto dell'ambiente, il miglioramento della qualità della vita, la gestione dei tempi di lavoro, l'integrazione delle categorie più deboli.
Le Parti inoltre si danno reciprocamente atto che il telelavoro - rappresentando una mera modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e/o professionale - può caratterizzare indifferentemente rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo.
Tale iniziativa si inserisce in un più vasto contesto che prevede la realizzazione di intese nei campi del terziario avanzato, del telelavoro, del parasubordinato, dell'autonomo.
Pertanto, in attuazione di quanto previsto dalla
Dichiarazione Congiunta allegata all'accordo di rinnovo 29.11.1996 del
CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei
servizi, convengono di realizzare il presente
Accordo sul telelavoro subordinato
Art. 1 Definizione
Il presente accordo riguarda i rapporti svolti in
regime di telelavoro dipendente.
Il telelavoro rappresenta una variazione delle modalità
di esecuzione della prestazione lavorativa, le cui tradizionali dimensioni
di spazio e tempo - in virtù dell'adozione di strumenti di lavoro
informatici e/o telematici - risultano modificate.
A mero titolo esemplificativo,
si elencano, inoltre, alcune possibili tipologie di telelavoro:
1) lavoro a domicilio;
2) centri di telelavoro;
3) telelavoro mobile;
4) hoteling, ovvero una postazione di telelavoro
di riferimento in azienda per i lavoratori che per le loro mansioni svolgono
la loro attività prevalentemente presso realtà esterne.
Art. 2 Sfera di applicazione
Il presente protocollo si applica ai lavoratori il
cui rapporto di lavoro sia regolato dal CCNL per i dipendenti da aziende
del terziario della distribuzione e dei servizi, che si intende integralmente
richiamato in quanto compatibile con le norme speciali contenute nel presente
protocollo.
Art. 3 Prestazione lavorativa
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati
ex novo oppure trasformati,rispetto a rapporti in essere svolti nei locali
fisici dell'impresa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico
presso l'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione
del rapporto ex novo, presso l'unità produttiva indicata nella lettera
di assunzione.
I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo
i seguenti principi:
1. volontarietà delle parti;
2. possibilità di reversibilità del
rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione,
ferma restando la volontarietà delle Parti;
3. pari opportunità rispetto a progressioni
di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano
in azienda
4. definizione delle condizioni relative alla prestazione
da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell'orario
(parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e
di contratto;
5. garanzia del mantenimento dello stesso impegno
professionale ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attività
svolta nell'azienda, da parte del singolo lavoratore;
6. esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici
che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda,
ivi compresi i rientri nei locali aziendali.
Gli agenti della instaurazione
e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente
l'impresa ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca
mandato, potrà essere assistito dalla RSA/RSU, o in caso di sua
assenza, dalla struttura territoriale di una delle Federazioni Sindacali
firmatarie del presente accordo.
Le modalità pratiche di espletamento della
prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le Parti dovranno
risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione
delle modalità di lavoro.
Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione
o trasformazione del telelavoro.
Art. 4 Retribuzione
Le Parti convengono che, fermo restando quanto previsto dal secondo livello di contrattazione di cui al CCNL terziario 3.11.1994, la retribuzione per il Telelavoratore è quella prevista dagli artt. 113 - 115 dello stesso CCNL.
In sede aziendale si potranno definire sistemi applicativi
di quanto previsto al comma precedente, nel rispetto di quanto definito
al punto 5 del precedente art. 3
Art. 5 Sistema di comunicazione
E' fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo
patto contrario espresso - di rendersi disponibile in una fascia oraria
giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale
o aziendale per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell'azienda.
In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto
a darne comunicazione all'azienda anche per via telematica.
Art. 6 Riunioni e convocazioni aziendali
In caso di riunioni programmate dall'azienda per
l'aggiornamento tecnico/organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi
disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della
riunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è
considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.
Le Parti convengono che i dati raccolti per la valutazione
sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici
e/o telematici, non costituiscono violazione dell'art. 4 della Legge n.300/70
e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento
del rapporto.
L'Azienda è tenuta ad illustrare preventivamente
al telelavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni
di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza
dei controlli.
Eventuali visite di controllo del datore di lavoro
o di suoi sostituti dovranno essere concordate con il Telelavoratore, con
congruo anticipi rispetto all'effettuazione.
Art. 8 Diritti sindacali
Ai lavoratori che espletino telelavoro, viene riconosciuto
il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge in azienda,
tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione
a cura dell'azienda. Tale diritto è finalizzato a consentire ai
telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo,
ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso in azienda.
L'ammontare delle ore di assemblea non sarà
inferiore a quanto definito dal vigente CCNL.
Art. 9 Organizzazione aziendale
Le Parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione
prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della
prestazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione
aziendale e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare
del datore di lavoro.
Art. 10 Diligenza e riservatezza
Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria
opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute
dal datore di lavoro. Il telelavoratore non può eseguire lavoro
per conto proprio o per terzi in concorrenza con l'attività svolta
dal datore di lavoro da cui dipende.
Le Parti, nel concordare circa la necessità
di garantire l'integrale parità di trattamento in materia di interventi
formativi, si impegnano affinchè siano poste in essere iniziative
tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità
e di socializzazione degli addetti al telelavoro.
Art. 12 Diritti di informazione
L'azienda è tenuta ad organizzare i propri
flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace
e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i
quali sono meno presenti in azienda.
Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della
Legge 300/70, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio
di ciascun telelavoratore copia del CCNL applicato, considerando con ciò
assolto l'obbligo di pubblicità.
Eventuali comunicazioni aziendali o sindacali ai
sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in
materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali,
anche con supporti telematici/informatici.
Il datore di lavoro provvede alla installazione -
in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti, salvo diversa pattuizione
- di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività
lavorativa.
La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono
di competenza del datore lavoro. Le spese connesse all'installazione e
gestione della postazione di Telelavoro presso il domicilio del lavoratore
sono a carico dell'azienda.
Art. 14 Interruzioni tecniche
Interruzioni nel circuito telematico od eventuali
fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili
ai lavoratori, saranno considerati a carico del datore di lavoro, che provvederà
ad intervenire perchè il guasto sia riparato. Qualora il guasto
non sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà del datore
di lavoro definire il rientro del lavoratore in azienda, limitatamente
al tempo necessario per ripristinare il sistema.
Art. 15 Misure di protezione e prevenzione
In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94
e successive modifiche ed integrazioni e dall'accordo interconfederale
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 18.11.96, saranno consentite, previa
richiesta, visite da parte del responsabile aziendale di prevenzione e
protezione e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta
applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente
alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate.
Ciascun addetto al telelavoro
è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel
rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti
e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 626/94,
ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della
propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del
suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni
relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati.
Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità
qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.
Le parti convengono di procedere entro i prossimi
mesi alla stipula di una apposita convenzione per l'assicurazione dei locali
in cui si svolge la prestazione di telelavoro, nonchè della persona
e dei terzi che fisicamente vi accedono.
In caso di telelavoro con postazione fissa è
previsto che sia installato un personal computer con video fisso o comunque
con monitor a matrice attiva.
I lavoratori dovranno essere informati sul corretto
uso degli strumenti, in particolare - alla luce del D.Lgs. 626/94 - circa
le pause necessarie da parte di chi utilizza videoterminali.
Art. 16 Infortunio
Le Parti convengono di svolgere un'azione congiunta
nei confronti dell'INAIL e delle istituzioni preposte al fine di esaminare
e definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento del Telelavoro nei
locali domestici.
Art. 17 Accordi già esistenti
Sono fatti salvi eventuali accordi aziendali già
esistenti in materia.
Art. 18 Legge
In caso di regolamentazione legislativa dell'istituto del Telelavoro le parti si incontreranno al fine di esaminare le disposizioni contenute nel presente accordo.