Ipotesi di contratto collettivo dei lavoratori dipendenti delle aziende Telecomunicazione aderenti all'Intersind
Addì 9 settembre 1996, in Roma tra l'Associazione Sindacale Intersind, con la partecipazione delle Aziende associate, STET, TELECOM ITALIA, TELECOM ITALIA MOBILE, NUOVA TELESPAZIO e SLC-Cgil, SILT-Cisl, UILT-Uil è stata raggiunta la presente ipotesi di accordo per il Contratto Collettivo di Lavoro da valere per il personale in forza alla data odierna, dipendente dalle Aziende di Telecomunicazione aderenti all'Intersind.
Il presente contratto viene, applicato alle seguenti
aziende: Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Nuova Telespazio, Stream,
Cselt, Stet International, Finanziaria Stet, SSGRR, Elettra TCL, Trainet.
Ecco qui di seguito il capitolo riguardante il telelavoro.
1. In relazione al recente sviluppo dei sistemi
tecnico-informatici e telematici di comunicazione, le parti stipulanti
riconoscono nel telelavoro un innovativo istituto che configura nuove logiche
spazio-temporali di espletamento delle prestazioni lavorative, non necessariamente
correlate in modo esclusivo alla presenza in servizio presso la sede aziendale.
Il telelavoro, nelle possibili
e variegate articolazioni in cui può trovare sviluppo nei diversi
contesti organizzativi, rappresenta più in particolare una modificazione
del luogo di adempimento dell'obbligazione lavorativa realizzata secondo
modalità logistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo
alle seguenti tipologie:
- telelavoro domiciliare, nei casi in cui l'attività
lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio,
fatti salvi i rientri in azienda correlati alla natura delle mansioni svolte
;
- telelavoro "working out", qualora l'attività
lavorativa viene di norma prestata in luoghi, anche sempre variabili tra
loro, diversi dalla sede aziendale, ed il rapporto con la struttura organizzativa
e/o funzionale avviene tramite l'utilizzo di strumenti informatici per
lo scambio di informazioni e dati; in detti casi, quali ad esempio attività
di promozione e vendita di prodotti-servizi di telecomunicazioni, i rientri
presso la sede aziendale sono regolati, quanto ad intensità e durata,
in base alle effettive esigenze di servizio preventivamente concordate
con il responsabile.
Nelle suddette fattispecie le obbligazioni connesse
al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso innovative e diverse
modalità, sia come durata giornaliera della prestazione lavorativa
- fermo restando l'orario di lavoro di cui all'art. 9 - sia come collocazione
della stessa nell'arco della giornata, sia come criteri valutativi delle
performances prestate, correlabili queste ultime - per le professionalità
medio alte - più direttamente a predefiniti obiettivi.
- Lavoro "a distanza", laddove l'attività
lavorativa viene prestata da remoto presso centri logisticamente distanti
dall'ente aziendale cui fa capo l'attività medesima in termini gerarchici
e sostanziali.
Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono
sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale né
sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così
come disciplinano ai sensi del presente CCNL.
2. Le parti stipulanti,
riconoscendosi nel suddetto quadro definitorio rilevano l'assenza di un
puntuale quadro giuridico-normativo di riferimento, in particolare per
il telelavoro domiciliare, funzionale ad apprezzare le peculiari caratteristiche
del lavoro a distanza. In ragione di quanto
sopra convengono ad istituire, entro il mese di ottobre p.v., una Commissione
Paritetica a livello nazionale composta da 6 componenti, di cui 3 designati
dall'Intersind e 3 designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti,
alla quale è affidato il compito di:
- monitorare le sperimentazioni di telelavoro in
essere e/o in via di implementazione, al fine di apprezzarne le specificità
e di rilevarne le criticità normo-applicative;
- sviluppare i necessari approfondimenti di merito
sulle connotazioni proprie del telelavoro, ricercando in particolare ogni
possibile soluzione alle problematiche di natura giuridica, assicurativa,
logistica e comunicazionale;
- attivarsi conseguentemente, anche nei confronti
degli organismi legislativi competenti, al fine di consentire lo sviluppo
di innovativi criteri regolatori della materia, coerenti alle logiche di
implementazione che l'istituto va trovando nel contesto sociale e tecnologico
di riferimento.
3. Per le sperimentazioni
in via di attivazione, le parti stipulanti di livello aziendale provvederanno
a definire, in relazione alla specificità del lavoro a distanza
ed alle connotazioni proprie delle mansioni in cui detto lavoro trova espressione,
i criteri e le modalità applicative di regolamentazione del telelavoro
e le dotazioni tecnologiche necessarie.
Tali sperimentazioni individueranno
in particolare le attività interessate e le relative figure professionali,
le articolazioni e le modalità di espletamento della prestazione,
le necessarie garanzie che consentano al lavoratore il soddisfacimento
delle particolari esigenze formative, informative, di socializzazione e
di comunicazione, anche per quanto attiene alle tematiche di natura sindacale.
In presenza di forme di telelavoro avviate al fine
di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse e il loro reimpiego, si provvederà
altresì ad individuare percorsi comunicazionali e di riqualificazione
capaci di apprezzare la valenza dell'istituto.
4. Le ordinarie funzioni
gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno
essere espletate in via telematica, con ciò garantendo il rispetto
di cui all'art. 4, comma 2, della legge n.300/1970, e/o per il tramite
di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale.
Il lavoratore assolverà
le proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle vigenti norme, in
quanto non espressamente derogate e come integrate dalle discipline aziendali,
adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare
l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento
dei compiti attribuitigli.
Nel monitoraggio saranno coinvolti i responsabili
degli uffici, i telelavoratori, i colleghi e, se possibile, anche i familiari.