Telecomunications sector - Italy

Ipotesi di contratto collettivo dei lavoratori dipendenti delle aziende Telecomunicazione aderenti all'Intersind

Addì 9 settembre 1996, in Roma tra l'Associazione Sindacale Intersind, con la partecipazione delle Aziende associate, STET, TELECOM ITALIA, TELECOM ITALIA MOBILE, NUOVA TELESPAZIO e SLC-Cgil, SILT-Cisl, UILT-Uil è stata raggiunta la presente ipotesi di accordo per il Contratto Collettivo di Lavoro da valere per il personale in forza alla data odierna, dipendente dalle Aziende di Telecomunicazione aderenti all'Intersind.

Il presente contratto viene, applicato alle seguenti aziende: Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Nuova Telespazio, Stream, Cselt, Stet International, Finanziaria Stet, SSGRR, Elettra TCL, Trainet.
Ecco qui di seguito il capitolo riguardante il telelavoro.
 

Art. 7 - Telelavoro

1. In relazione al recente sviluppo dei sistemi tecnico-informatici e telematici di comunicazione, le parti stipulanti riconoscono nel telelavoro un innovativo istituto che configura nuove logiche spazio-temporali di espletamento delle prestazioni lavorative, non necessariamente correlate in modo esclusivo alla presenza in servizio presso la sede aziendale.
Il telelavoro, nelle possibili e variegate articolazioni in cui può trovare sviluppo nei diversi contesti organizzativi, rappresenta più in particolare una modificazione del luogo di adempimento dell'obbligazione lavorativa realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti tipologie:

- telelavoro domiciliare, nei casi in cui l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio, fatti salvi i rientri in azienda correlati alla natura delle mansioni svolte ;
- telelavoro "working out", qualora l'attività lavorativa viene di norma prestata in luoghi, anche sempre variabili tra loro, diversi dalla sede aziendale, ed il rapporto con la struttura organizzativa e/o funzionale avviene tramite l'utilizzo di strumenti informatici per lo scambio di informazioni e dati; in detti casi, quali ad esempio attività di promozione e vendita di prodotti-servizi di telecomunicazioni, i rientri presso la sede aziendale sono regolati, quanto ad intensità e durata, in base alle effettive esigenze di servizio preventivamente concordate con il responsabile.
Nelle suddette fattispecie le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso innovative e diverse modalità, sia come durata giornaliera della prestazione lavorativa - fermo restando l'orario di lavoro di cui all'art. 9 - sia come collocazione della stessa nell'arco della giornata, sia come criteri valutativi delle performances prestate, correlabili queste ultime - per le professionalità medio alte - più direttamente a predefiniti obiettivi.
- Lavoro "a distanza", laddove l'attività lavorativa viene prestata da remoto presso centri logisticamente distanti dall'ente aziendale cui fa capo l'attività medesima in termini gerarchici e sostanziali.
Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, così come disciplinano ai sensi del presente CCNL.

2. Le parti stipulanti, riconoscendosi nel suddetto quadro definitorio rilevano l'assenza di un puntuale quadro giuridico-normativo di riferimento, in particolare per il telelavoro domiciliare, funzionale ad apprezzare le peculiari caratteristiche del lavoro a distanza. In ragione di quanto sopra convengono ad istituire, entro il mese di ottobre p.v., una Commissione Paritetica a livello nazionale composta da 6 componenti, di cui 3 designati dall'Intersind e 3 designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti, alla quale è affidato il compito di:
- monitorare le sperimentazioni di telelavoro in essere e/o in via di implementazione, al fine di apprezzarne le specificità e di rilevarne le criticità normo-applicative;
- sviluppare i necessari approfondimenti di merito sulle connotazioni proprie del telelavoro, ricercando in particolare ogni possibile soluzione alle problematiche di natura giuridica, assicurativa, logistica e comunicazionale;
- attivarsi conseguentemente, anche nei confronti degli organismi legislativi competenti, al fine di consentire lo sviluppo di innovativi criteri regolatori della materia, coerenti alle logiche di implementazione che l'istituto va trovando nel contesto sociale e tecnologico di riferimento.

3. Per le sperimentazioni in via di attivazione, le parti stipulanti di livello aziendale provvederanno a definire, in relazione alla specificità del lavoro a distanza ed alle connotazioni proprie delle mansioni in cui detto lavoro trova espressione, i criteri e le modalità applicative di regolamentazione del telelavoro e le dotazioni tecnologiche necessarie.
Tali sperimentazioni individueranno in particolare le attività interessate e le relative figure professionali, le articolazioni e le modalità di espletamento della prestazione, le necessarie garanzie che consentano al lavoratore il soddisfacimento delle particolari esigenze formative, informative, di socializzazione e di comunicazione, anche per quanto attiene alle tematiche di natura sindacale.
In presenza di forme di telelavoro avviate al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse e il loro reimpiego, si provvederà altresì ad individuare percorsi comunicazionali e di riqualificazione capaci di apprezzare la valenza dell'istituto.

4. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, con ciò garantendo il rispetto di cui all'art. 4, comma 2, della legge n.300/1970, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale.
Il lavoratore assolverà le proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle vigenti norme, in quanto non espressamente derogate e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli.
Nel monitoraggio saranno coinvolti i responsabili degli uffici, i telelavoratori, i colleghi e, se possibile, anche i familiari.