CARIDATA
 

Tanto premesso ritenuto:

1) Il Presente accordo anche per quanto deroghi il vigente C.C.N.L. non potrà costituire mai pregiudizio alcuno per i Sigg. çavoratori e loro diritti prima d'ora acquisiti.

2) Il presente accordo ha natura sperimentale e carattere transitorio: potrà venire in ogni momento risolto ad istanza delle parti firmatarie del presente accodo, senza obbligo di specifica motivazione con preavviso di gg. 30; non incide sui vincoli organici, gerarchici e su ogni altra reciproca obbligazione contrattuale, salvo quanto in appresso qui derogato.

3) CARIDATA concede ai nominati dipendenti le facoltà di svolgere la prevalente loro attività in un centro di telelavoro (che rimarrà tale sino a modifica del presente accordo) a carattere sperimentale, già attrezzato in proprio in Piacenza Via S. Francesco 8 di cui è titolare il Sig. Sommarriva Bernardo che ne resta pienamente responsabile per gli aspetti giuridici e gestionali, anche nei confronti di terzi e suoi fornitori di beni/servizi.

4) CARIDATA si impegna a fornire tale centro di strumenti e tecnologie adeguati allo svolgimento delle suddette attività (pc, posta elettronica, fax, teleconferenza, linee TD, etc.) con beni propri concessi in comodato per la sola durata del rapporto, nonché ad attivare e gestire a proprie spese un adeguato numero di linee telefoniche per la teletrasmissione di dati. Nessuna persona oltre i dipendenti operanti nell'ambiente di telelavoro potrà utilizzare i beni concessi in comodato.

5) Saranno altresì a carico di CARIDATA il trasporto di corrispondenza di ogni genere p di materiale non trasportabile manualmente o elettronicamente o documentazione necessarie per l'attività del centro, che dovrà avvalersi di due vettori già fornitori di CARIDATA:

DHL (corriere per qualsiasi tipo di trasporto) tel. 187-345.345

MOTOCITY TRINACRIA (pony express cittadino) tel. 28.89

6) CARIDATA potrà verificare che le norme di sicurezza per le persone fisiche e l'ambiente siano rispettate così come stabilito dalla legge 626/95, ferma la responsabilità del titolare del centro Sig. Sommariva Bernardo. A tale proposito i Sigg. Lavoratori dichiarano che il centro corrisponde al loro personale e privato domicilio di lavoro, liberamente valutato e ritenuto idoneo, sollevando CARIDATA da ogni ulteriore responsabilità.

7) I soggetti operativi presso il suddetto centro dipenderanno a tutti gli effetti dalla sede CARIDATA di appartenenza, alla quale si farà riferimento per tutti gli aspetti contrattuali non derogati da questo accordo.

8) CARIDATA si impegna ad attivare tutti i canali di comunicazione perché i partecipanti al telelavoro siano pienamente integrati in tutti i processi organizzativi e attività aziendali, garantendo loro pari opportunità di formazione professionale e di avanzamento di carriera. 9) CARIDATA provvederà a comunicare la data di inizio del telelavoro ai Sigg. dipendenti interessati a mezzo lettera controfirmata dal dipendente all'atto del ricevimento, con congruo anticipo, per permettere al gruppo di pianificare le loro attività di intervento e garantire anche al Cliente finale la continuità del servizio.

10) La normativa interna sulle trasferte non si applica agli spostamenti fra la sede legale di lavoro e il centro di telelavoro e tra domicilio e i luoghi sopraccitati, ne per spostamenti tra il centro e le immediate adiacenze del comune dove è ubicato: le trasferte che si rendessero necessarie al di fuori dei parametri sopra esposti saranno regolate secondo la normativa interna delle "Trasferte".

11) Gli orari di lavoro devono intendersi flessibili, fermo:

12) Le prestazioni dei Sigg. dipendenti componenti il gruppo operativo di tale centro saranno di 8 ore lavorative svolte secondo la normativa vigente. Per quanto riguarda le norme di comportamento si ricorda che il dipendente non può svolgere attività per conto tersi (Art.2105 C.C. - Obbligo di fedeltà).

13) Le comunicazioni riguardanti i rapporti di lavoro (malattie, ferie, cedolini permessi, etc. si svolgeranno tramite i normali canali di telecomunicazioni o in riunioni periodiche nella sede ufficiale di lavoro.

14) La fase sperimentale è programmata per la durata di 12 mesi salve l'ipotesi di risoluzione anticipata, come previsto al precedente punto 2), nel qualcaso CARIDATA si impegnerà a rioccupare le risorse presso la sede di rispettiva appartenenza.

15) Trascorsa la fase sperimentale, l'accordo si intenderà rinnovato a tempo indeterminato fino a disdetta, come previsto nel precedente punto 2).

16) Sono programmate riunioni con cadenza massima trimestrale tra la Direzione, una rappresentanza del centro di Telelavoro, ed una rappresentanza delle RSU per valutare l'attività del centro, analizzare i problemi e le possibilità di estendere la concessione ad altri dipendenti.

17) Il telelavoratore che svolge la propria attività presso la sede del telelavoratore e che non intende più usufruire di tale opportunità lo comunicherà per iscritto alla Direzione, la quale salvo altre esigenze, rioccuperà il dipendente in sede entro e non oltre 5 giorni lavorativi.

18) CARIDATA si riserva di revocare la concessione del telelavoro al singolo dipendente dandone comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni, quindi il dipendente riprenderà il lavoro nella sede ufficiale; nel caso in cui l'azienda intenda avvalersi della risorsa per applicarla in altro modo, i tempi del rientro nella sede ufficiale o nella nuova destinazione saranno opportunamente concordati o comunque il dipendente ha diritto ad una proroga minima di 30 giorni.

19) Il presente accordo sarà considerato idoneo precedente per analoghe iniziative ad opportunità sperimentali fino ad ulteriori accordi o modifiche dello stesso.
 

FIRMATO DAL RAPPRESENTANTE DI CARIDATA E DI RSU.